L’appaltatore deve eseguire l’opera conformemente ai progetti e contratti. Se i lavori vengono eseguiti in modo difforme rispetto alle prescrizioni, egli dovrò demolirli e rifarli a proprie spese.
A seguito dell’approvazione del collaudo da parte del committente, egli è liberato da tutte le responsabilità. Il collaudo determina il riconoscimento della conformità dell’opera, secondo condizioni contrattuali e regole d’arte, e dunque, in base alla sua accettazione.
L’effetto liberatorio e l’esito del collaudo non sono pieni ed assoluti ma sono a carico dell’appaltatore, sul quale ricade la responsabilità decennale.
Il committente può denunciare l’appaltatore per difformità o vizi entro 60 giorni dalla scoperta, andando a chiedere che siano eliminati a suo carico o che il prezzo venga proporzionalmente diminuito, ad eccezione del danno in caso di colpa dell’appaltatore.
L’appaltatore deve firmare il registro di contabilità con o senza riserve nel giorno in cui gli viene presentato. Se il registro non viene firmato, dovrà farlo entro 15 giorni e se tale ostentazione persiste, o vi è rifiuto, ne deve essere fatta menzione. Se firma con riserva, deve entro il termine di 15 giorni esplicare le sue riserve, nonché le cifre per cui chiede il compenso e le ragioni della domanda. Nono sono vietati i sub-appalti che si chiameranno imprese esecutrici. Tra queste vi può essere la stessa impresa affidataria.
L'appaltatore è obbligato, nell'eseguire i lavori, ad osservare in modo pieno ed incondizionato le prescrizioni contrattuali, le norme contenute nei Capitolati Speciali e nel Capitolato Generale, nonché di tutte le vigenti leggi, decreti, norme e regolamenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale od entrate in vigore dopo la stipulazione del Contratto, in materia di lavori in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, di contratti di lavoro, di sicurezza, di salute, di igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'oggetto del Contratto, gli atti connessi alla sua esecuzione, l'Appaltatore stesso e i Suoi dipendenti, qualunque sia l'Autorità emanante.
E giusto che siano presenti delle norme per regolamentare il tutto, ma sarebbe meglio semplificare.