Chi può far parte delle Commissioni tributarie, oggi? Gli ispettori tributari di cui alla Legge n. 146 del 24 aprile 1980.
Va detto che il fatto che vi siano dei super-ispettori del fisco tra i giudici tributari rappresenta una garanzia per quella “imparzialità e terzietà del corpo giudicante” che l’art. 39 vuole perseguire; anche perché i giudici tributari non solo devono “essere” ma anche “apparire” terzi ed imparziali, come tassativamente previsto dall’art. 111, co. 2, della Costituzione:
“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
Per quanto riguarda le attività vietate, la lettera i) dell’art.8 esclude quelle Commissioni tributarie che, anche in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano: consulenze tributarie in generale; detengono le scritture contabili; si occupano dei bilanci, svolgono attività di consulenza, assistenza o rappresentanza anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
Il nuovo art. 8 nella sua formulazione, potrebbe creare problemi, per quella c.d consulenza a qualsiasi titolo.
Per ovviare a ciò, andremo a vedere in cosa consisteva in passato la causa di incompatibilità.
L’art. 5, co. 1, DPR n. 636 del 26 ottobre 1972 prevedeva tra le tassative ipotesi di incompatibilità:
“Le persone che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario”.
L’art. 8, co. 1, lett. i), D.Lgs. n. 546,sino al 31/12/1997, escludeva tassativamente:
“Gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate”.
L’art. 31, co. 2, della Legge n. 449 del 27/12/1997, sostituiva la lett. i, così:
“Coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l’assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”.
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