Tra le condizioni di incompatibilità, per i giudici tributari, solo di recente è comparsa “la consulenza tributaria”, perché negli anni precedenti (vedi nn. 1 e 2) si prevedeva soltanto:
- l’assistenza “o” la rappresentanza (n. 1);
- l’assistenza “e” la rappresentanza (n. 2).
Nel 1998 il legislatore era tornato a reintrodurre solo il n.1.
Nel 2000, però, arriva un’ulteriore modifica, la lettera i dell’art.8 viene modificata dalla Legge n. 342 del 21/11/2000 (S.O. n. 194 alla G.U. n. 276 del 25/11/2000):
“A decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”.
Le successive modifiche si riferiranno anch’esse alla consulenza tributaria.
Le recenti modifiche dell’art. 39, hanno aggiunto tra tutte le ipotesi di incompatibilità, accanto alla consulenza tributaria, la consulenza a qualsiasi titolo, che è un’ipotesi diversa e distinta dall’assistenza o rappresentanza, anche nelle controversie di carattere tributario.
Stando a quanto detto, sembrerebbe proprio che qualsiasi tipo di consulenza, non di natura prettamente fiscale, come, ad esempio, la consulenza legale, tecnica e familiare, sia incompatibile con la carica del giudice.
E ciò, senza che si debba verificare in concreto il contenuto qualitativo e la continuità nello svolgere l’attività di consulenza, dato che una verifica puntuale è propria degli istituti della ricusazione e dell’astensione.
Va detto, però, che il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5842 del 28 settembre 2009, aveva stabilito che lo svolgimento, da parte del giudice, dell’attività di curatore fallimentare nonché di amministratore giudiziario può integrare l’incompatibilità.
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