Il decreto sui requisiti previsto dal dlgs n. 192/2005 in materia di certificazione energetica
Ecco lo schema di regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici. Lo schema del Dpr, dà attuazione ad una norma del decreto legislativo n. 192/2005 di recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.
L’art. 4 co. 1, lettera c, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al fine di stabilire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Il Dpr sarà all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri insieme a un altro regolamento che disciplina le ispezioni e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
I requisiti formativi che il tecnico deve possedere per ottenere l’abilitazione a svolgere l’attività di certificazione sono il diploma di istruzione tecnica nei settori tecnologici, la laurea, l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento e la frequenza di corsi di formazione, di almeno 64 ore come minimo, sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente.
Il tecnico è ritenuto “direttamente responsabile” dell'attestato di certificazione energetica (ACE) che sottoscrive e questo documento assume la valenza di atto pubblico.
I tecnici hanno, poi, l'obbligo di dichiarare, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, l'assenza di un coinvolgimento diretto o indiretto nelle attività di progettazione dell'immobile certificato e con i produttori dei materiali.
Sono, inoltre, previste linee guida per assicurare una materia omogenea a livello nazionale.
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