Ricognizione Fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni
Disponibile dal 16 gennaio sul portale dell'Agenzia delle entrate l’elenco dei Fabbricati rurali, irregolari, in quanto censiti ancora al Catasto terreni.
Elenco fabbricati rurali
Per consultare l’elenco degli immobili non in regola, è sufficiente accedere all’apposita pagina (Servizio online "Fabbricati rurali – Ricerca particelle") , quindi specificare :
- la Provincia di interesse ,
- Comune catastale (codice "Belfiore), per reperirlo se non lo si conosce
Elenco immobili non in regola
E' inoltre possibile limitare il numero dei risultati della ricerca, indicando anche gli identificativi catastali dell'immobile, ossia : foglio, sezione, mappale, eventuale denominatore e subalterno (dati che in ogni caso non è obbligatorio fornire).
Una volta impostata e avviata la ricerca, si ottiene l'elenco di tutti i fabbricati del Comune che rientrano nella situazione indicata. Utilizzando questo servizio è possibile visualizzare la destinazione catastale del fabbricato di proprio interesse. I risultati della ricerca possono essere stampati utilizzando la funzione di stampa del proprio browser.
Ricordiamo che devono essere dichiarati al Catasto dei fabbricati tutte le costruzioni ancora censite al Catasto dei terreni con le seguenti destinazioni:
- fabbricato promiscuo
- fabbricato rurale
- fabbricato rurale diviso in subalterni
- porzione da accertare di fabbricato rurale
- porzione di fabbricato rurale
- porzione rurale di fabbricato promiscuo
La dichiarazione doveva essere trasmessa al Catasto dei fabbricati entro il termine del 30 novembre 2012, così come previsto dalla Legge 214/2011 (cosiddetta “Salva Italia”) .
Ad oggi i proprietari degli immobili che si trovano nella specifica situazione di cui sopra in elenco, possono però ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. In assenza di dichiarazione, gli Uffici provinciali comptetenti (Territorio dell’Agenzia Entrate) procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente (proprietario) , con oneri a carico dello stesso e ovviamente applicando le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni previste
Ai sensi della legge 214/2011 (cosiddetta “Salva Italia”) era previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. Nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione per regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.
Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il cittadino può quindi e comunque accatastare autonomamente l’immobile, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso; le sanzioni si ridurranno così di circa l’80%: rispetto ad un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).
Il proprietario dei fabbricati ricadenti nei casi in esame, deve avvalersi di un professionista, tecnico abilitato (Geometra, Architetto o Ingegnere o Perito Edile) e dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
Esclusioni per cui non è necessario l’accatastamento
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2
- serre con strttura fissa adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
- vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
- manufatti isolati privi di copertura
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 m3
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti)