È in fase di approvazione definitiva il disegno di legge (DDL) per la Demolizione di manufatti abusivi, un provvedimento fondamentale che stabilisce criteri e procedure dettagliate per l'abbattimento di edifici costruiti illegalmente. Il DDL prevede anche modifiche significative al Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e l'istituzione di un Fondo di rotazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 50 milioni di euro, oltre alla creazione di una Banca Dati Nazionale sull'abusivismo edilizio.
Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 17 maggio 2017, è ora sottoposto all'esame definitivo della Camera dei Deputati. Il lungo iter parlamentare, iniziato il 22 gennaio 2014, è stato caratterizzato da numerosi passaggi e modifiche, che hanno portato a un testo finale più articolato e incisivo.
Demolizioni attivate dalle Procure
Il DDL introduce una nuova disposizione all'art. 1, comma 6, del D. Leg.vo 106/2006, attribuendo al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione di opere abusive o per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di condanna definitiva per reati legati all'abusivismo edilizio. I criteri dovranno tener conto di:
- Immobili di rilevante impatto ambientale, costruiti su aree demaniali o in zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici, sismici, idrogeologici, archeologici o storico-artistici.
- Immobili che costituiscono un pericolo per la pubblica o privata incolumità, in coordinamento con le autorità amministrative competenti.
- Immobili di proprietà di soggetti condannati per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) o per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della L. 575/1965 e del D. Leg.vo 159/2011.
Il Procuratore deve inoltre dare priorità agli immobili in corso di costruzione o non ultimati alla data della sentenza di primo grado, e a quelli non stabilmente abitati.
Demolizioni attivate dalle autorità amministrative
L'art. 2 del DDL sostituisce l'art. 41 del D.P.R. 380/2001, ridefinendo la procedura di demolizione delle opere abusive ad opera delle Regioni, dei Comuni e delle Prefetture. Il nuovo art. 41 impone al responsabile dell'ufficio comunale di trasmettere, entro dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili ancora da demolire o ripristinare al Prefetto e alle altre autorità competenti, qualora siano trascorsi inutilmente i 270 giorni previsti per concludere il procedimento di demolizione.
Inoltre, il Comune che procede alla demolizione potrà avvalersi di imprese private o delle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa, come già previsto per il Prefetto.
Istituzione di un Fondo per le demolizioni
Il DDL istituisce un Fondo di rotazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, destinato a integrare le risorse necessarie per gli interventi di demolizione di competenza comunale. Le risorse finanziarie concesse attraverso questo fondo saranno erogate mediante una convenzione che prevede la loro restituzione entro 10 anni.
Banca Dati Nazionale sull'abusivismo edilizio
È prevista la creazione di una Banca Dati Nazionale sull'abusivismo edilizio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza ed efficacia nell'azione amministrativa. Le autorità competenti saranno obbligate a trasmettere alla banca dati tutte le informazioni relative agli abusi edilizi. Il mancato o tardivo inserimento di queste informazioni comporterà una sanzione pecuniaria di 1.000 euro a carico del funzionario inadempiente.
Questo disegno di legge rappresenta un passo decisivo nella lotta contro l'abusivismo edilizio in Italia, con un approccio più rigoroso e strutturato per garantire il rispetto delle normative urbanistiche e la tutela del territorio.