Le indagini bancarie
Per quanto concerne i riferimenti in materia, questi sono tassativi, e sono: l’art. 11, comma 4, D.L. n. 201/11 cit. richiama l’art. 7, undicesimo comma, DPR n. 605/73 cit.; l’ art. 7, a sua volta, richiama tassativamente gli articoli 32, primo comma, n. 7 DPR n. 600/73 e 51, secondo comma, 7, DPR n. 633/72, che logicamente mantengono la loro attualità e fissano tassativamente le condizioni per l’utilizzo dei dati bancari nella particolare procedura di accertamento, con la relativa inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Tutto ciò porta a dire che l’Agenzia delle Entrate non può e non deve utilizzare i dati bancari senza il rispetto della tassativa e particolare procedura delle preventive autorizzazioni, che abbiamo già analizzato, a pena di nullità degli accertamenti stessi, per il principio della “illegittimità derivata” più volte stabilito dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni Unite n. 6315 del 16/03/2009 e n. 11082 del 07/05/2010, nonché dalla Sezione Tributaria, con la recente sentenza n. 19338/2011.
L’utilizzo generico e senza le necessarie autorizzazioni può servire all’Agenzia delle Entrate soltanto per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo fiscale e non per altro.
Va, infine, detto che il legislatore continua a limitare il diritto di difesa del contribuente, in modo alquanto ingiusto ed incostituzionale, impedendogli di utilizzare in sede contenziosa, le testimonianze e i giuramenti per poter contrastare i dati contabili dell’ufficio. Tale limitazione deve essere censurata in sede di contenzioso, in quanto violerebbe l’art. 24 Cost.
Per altre notizie che riguardano questa tematica vi basterà utilizzare la funzione cerca.