Il promissario acquirente ha diritto al risarcimento dei danni se l’accordo per la compravendita immobiliare sfuma per motivi addebitabili al promittente venditore.
L’ammontare del risarcimento corrisponde alla differenza tra il valore commerciale del bene e il prezzo di vendita risultante dal preliminare. Nell’ipotesi in cui l’importo non era stato versato interamente il lucro cessante verrà calcolato sulla base dell’uso che il promissario acquirente ha fatto della somma non versata dalla controparte.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 17688/10. Oltre al danno emergente rileva il mancato incremento per il mancato inglobamento del bene nel patrimonio dell’aspirante compratore.
Nel caso specifico de qua la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la sentenza d’appello viziata da alcuni errori di calcolo. La conclusione evidenzia che bisogna tenere in considerazione l’uso che il promissario acquirente ha fatto della somma pattuita ma non versata al promittente venditore.
Se l’aspirante acquirente non riesce a provare un impiego di tipo differente entreranno in gioco criteri presuntivi.
Per quanto concerne infine la possibilità che l’immobile non venga più trasferito per cause sopravvenute la domanda costitutiva varrà come domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno con reintegrazione in forma specifica.
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