Il collaudatore viene nominato dalla committenza e deve verificare la corrispondenza tecnica dell’opera eseguita al progetto allegato al controllo o a sue eventuali modifiche. Il collaudo può essere effettuato una volta ultimati i lavori oppure in corso d’opera, alla presenza di opere complesse, per le opere pubbliche il collaudo in corso d’opera è normato.
Il collaudatore statico dichiara collaudabile l'opera solo quando dopo aver saggiato i materiali, controllato alcune misure, di verifica di dimensioni e forma dell'opera, qualità e quantità dei materiali, riscontra la conformità fra quanto è stato eseguito e quanto previsto in progetto.
Le prove e gli accertamenti di qualsiasi tipo possono portare a tre tipi di risultati: positivi; in complesso positivo ma con alcuni difetti, per cui si prescrivono le modifiche e gli interventi da apportare per l'eliminazione degli inconvenienti; negativi e con pregiudizio sulla stabilità dell'opera o della sua funzionalità, per cui si ordina la demolizione e il rifacimento a regola d'arte.
Se l'impresa non vuole eliminare gli inconvenienti o rifare la parti da demolire, il collaudatore può incaricare i lavori ad un'altra impresa, detraendo la spesa dai crediti dell'appaltatore. Se dal controllo della corrispondenza dimensionale risultano differenze notevoli in più a favore dell'appaltatore il collaudatore, oltre a depennare dalla contabilità le partite in eccedenza, potrà
avviare un processo di responsabilità, cioè se le differenze sono dovute ad errori in buona fede del contabilizzatore, oppure non ricorrano gli estremi del reato per frode a danno della committenza per una connivenza tra impresa e addetto alla contabilità (reato di cui sarà investita la magistratura ordinaria).
In queste situazioni si deve procedere seguendo ed attuando le relative norme.