Bonus a rischio se il costruttore è in ritardo
Per poter usufruire delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa è necessario che vi si trasferisca la residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
Ma se il costruttore è in ritardo con la consegna dell’immobile?
Cosa accade se non è quindi possibile andare ad abitare nella nuova casa, poiché di fatto non è finita?
Commissioni tributarie provinciali e regionali e la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1588/2018; si sono pronunciate, seppur con esiti diversi, sulla controversia nata tra due contribuenti e l’Agenzia delle Entrate.
I due contribuenti, coniugi, avevano acquistato un’immobile, la loro futura casa, usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa. Ma dal momento che il costruttore non aveva consegnato l’immobile nei tempi previsti, non avevano potuto trasferire la residenza entro i 18 mesi consentiti dalla normativa, pertanto l’Agenzia delle Entrate aveva iniziato un’azione per il recupero dei bonus di cui avevano appunto beneficiato. Gli acquirenti avevano quindi presentato ricorso prima alla Commissione tributaria provinciale, successivamente a quella regionale, sostenendo che non avevano trasferito la residenza nei limiti di tempo previsti per cause di forza maggiore; ossia a causa dei ritardi dell'impresa costruttrice l'immobile acquistato, al fine di ottenere l'agibilità dello stesso. Inizialmente le Commissioni tributarie avevano dato ragione ai coniugi acquirenti, ma la situazione è stata ribaltata dalla Cassazione a cui l'Agenzia delle entrate si era appellata.
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1588
La Suprema corte ha infatti accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sostenendo che in tema di benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, la circostanza che l’acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell’immobile per il mancato rilascio da parte del conduttore, o meglio nello specifico del costruttore, nonostante la tempestiva comunicazione della disdetta, non costituisce causa di forza maggiore” la causa di forza maggiore consiste in “un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di “abitare” nella prima casa entro il termine suddetto”
Acquisto prima casa, come fare per non perdere le agevolazioni
Necessario quindi il trasferimento della residenza entro i diciotto mesi nel comune dell’immobile acquistato; pena la decadenza dei benefici previsti per l’acquisto prima casa.
Il ritardo nel rilascio dell’immobile dall’impresa di costruzione, non esime gli acquirenti che intendano usufruire del "bonus prima casa", dall’obbligo di trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, entro i 18 mesi dall’acquisto.
La residenza, quindi può essere trasferita, pertanto deve essere trasferita, entro il suddetto termine, anche in altra abitazione sita sempre nello stesso Comune ;"....che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune" (cfr. Cass. n. 13346 del 28/06/2016)