Aggiornamento del canone locativo: ambito di operatività Per quanto concerne l’obbligazione di corrispondere gli aggiornamenti Istat dei canoni di locazione alle scadenze annuali, possiamo dire che quest’ultima ha natura di debito pecuniario. Infatti, il relativo importo viene determinato preventivamente sulla base dei parametri calcolabili in misura esatta. L’obbligazione non è soggetta alla svalutazione monetaria, in quanto sottoposta al principio nominalistico. La l.392/78 ha accordato all’Istat la possibilità di scegliere e valutare quale sia l’indice da adottare tra quelli che la tecnica e la statistica permettono di ottenere. L’accertamento compiuto dall’Istat può essere sindacato come eccesso di potere. La modifica intervenuta con la l.118/85 all’art. 32 ha consentito che per i patti di aggiornamento del canone di locazione, in caso di variazioni del potere di acquisto della lira (ora euro), ciò incida sul regime ordinario dei contratti di locazione e che ciò possa essere applicato ai contratti in corso all’entrata in vigore della norma. Se le parti hanno convenuto di aggiornare il canone in conformità con l’art. 32, si deve ritenere che queste si riferiscano all’articolo novellato. Nel caso di aggiornamento del canone di locazione immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, se vi è una clausola contrattuale che regola gli aumenti del canone, subordinandoli alla richiesta, in merito, del locatore, non essendo automatico l’aggiornamento, l’obbligo relativo nasce solo se vi è la richiesta del locatore; in caso di ritardo nella formulazione della richiesta, si avrà una riduzione del quantum dell’aggiornamento, nel solo senso che la base dell’adeguamento deve essere costituita dal canone nella misura originaria, e non in quella che il locatore avrebbe potuto teoricamente pretendere attraverso una tempestiva richiesta delle varie annualità di aggiornamento. Quindi, il calcolo per l’aumento del canone suddetto deve essere operato sommando le variazioni Istat di tutto il periodo, a partire dalla data base, tenendo anche conto del canone originario nel rispetto del criterio della variazione assoluta. Non rientra nell’art. 32 la pattuizione delle parti che prevede solo la riserva di aumento nei limiti consentiti dalla legge, anche in corso di contratto. Per altre notizie potete andare direttamente nella categoria tasse immobiliari.