Anche in caso di separazione tra coniugi scattano le agevolazione sulla prima casa
Le facilitazioni sulla prima casa possono trovare applicazione anche nel caso in cui l'immobile venga trasferito in virtù di un accordo stipulato dai coniugi in vista della separazione
La Cassazione, con l'ordinanza n. 31603/2018 ha stabilito che le agevolazioni sulla prima casa possono trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui l'immobile venga trasferito in virtù di un accordo stipulato in vista della separazione.
Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione i contribuenti trasferiscono la nuda proprietà di un immobile al figlio in attuazione appunto di un accordo di separazione tra i due coniugi. Conseguentemente, la Commissione Tributaria Regionale, annulla l'atto di recupero a tassazione delle imposte poichè la stessa Commissione che ha ritenuto applicabile (anche) al caso di specie il regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge n. 74/87.
Infatti , secondo il più recente orientamento della Cassazione, tutte le disposizioni patrimoniali obbligate dalla separazione possono beneficiare dell' esenzione d'imposta.
La Vicenda
La vicenda illustrata prende le mosse dal trasferimento della nuda proprietà di un immobile, prevista in virtù di un accordo propedeutico alla separazione tra coniugi. l'Agenzia delle Entrate, ritenendo non applicabile l'articolo 19 della legge n. 74/87 e in considerazione del fatto che tale operazione rappresentava una liberalità concessa al figlio in occasione della separazione, del tutto scollegata dalla rottura del vincolo tra i coniugi; notificava apposito atto di recupero delle imposte, successivamente annullato appunto dalla Commissione Tributaria Regionale, come sopra affermato.
In funzione della disciplina dell'articolo 19 della legge n. 74/87 "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
Pertanto l'orientamento della Cassazione, con l'ordinanza n. 31603/2018, nel caso argomentato in giudizio valgono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 19 della legge n. 74/87.
Il Provvedimento
Quindi, con il provvedimento in commento, nello specifico, viene ad essere superata definitivamente la distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione: le sistemazioni patrimoniali che trovano occasione nella separazione, e che i coniugi perfezionano in relazione all' instaurazione di un regime di vita separata, possono beneficiare dell'esenzione al pari degli accordi relativi all'assegnazione dell'abitazione o all'affidamento dei figli, come nel caso in questione.
Testualmente, l'ordinanza in commento, precisa che: "il ricorso per cassazione non riporta, nei contenuti essenziali, il testo degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede divorzile, e tanto si rendeva viepiù necessario, alla luce del mutamento d'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, maturato in regione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi di cosiddetta "degiurisdizionalizzazione" il quali hanno fortemente valorizzato l'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario […] e contenuto eventuale […]".
Alla luce di tale consolidato orientamento, quindi, possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 19 tutti gli accordi intervenuti in occasione della separazione stipulati al fine di regolamentare il nuovo regime di vita separata.
I precedenti vengono rappresentati dalle sentenze n. 2111/2016, n. 16348/2013, n. 5924/2013 e 13340/2016 come segnalato dalla stessa Cassazione.
A seguito del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che conferma l'esenzione in caso di trasferimento dell'immobile agevolato all'ex coniuge entro 5 anni dall'acquisto avvenuto in sede di divorzio (anche nel caso in cui il coniuge non provvede all'acquisto di una nuova abitazione).
A riguardo ricordiamo inoltre le sentenze Cass. n. 23225/2015, n.. 5156/2016 e n. 22023/2017.
L'Agenzia delle Entrate
Conseguentemente nello scorso mese di maggio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alle proprie diramazioni di abbandonare alcune delle liti riguardante appunto l'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74/87, con particolare riferimento ai procedimenti riguardanti la decadenza dall'agevolazione prima casa in ipotesi di assegnazione dell'immobile all'ex coniuge, in sede di separazione o divorzio.