L’agente immobiliare – l’accesso al ruolo
Ai sensi dell’art. 2 della legge 39 del 3 febbraio 1989, gli agenti immobiliari sono abilitati a esercitare la professione solo se iscritti al ruolo dei mediatori agenti d'affari, sezione immobiliare, presso le Camere di commercio. La legge riconosce due vie per accedere a tale ruolo: diploma di secondo grado con corso di formazione e successivo esame; diploma di secondo grado, periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.
E’ bene notare che, rispetto al passato non vi sono più forme di accesso automatico al ruolo. Infatti, esso era previsto per i diplomati in materie commerciali e per i laureati in materie giuridiche e commerciali. Accadeva, inoltre che per i ragionieri, per esempio, non vi era nessun controllo o verifica sulla preparazione professionale, mentre diplomati e laureati con caratteristiche tecniche più idonee a fare l'agente immobiliare, come geometri, architetti e ingegneri, dovevano fare il corso e superare l'esame. C’erano poi in tutta Italia diversi iscritti senza verifica d’accesso.
La Fimaa denunciò questa situazione. L’attività professionale dell’agente immobiliare è oggi specifica e necessita di un percorso formativo specifico con preparazione teorica e pratica.
L’obiettivo delle ultime riforme è stato sicuramente quello di migliorare la qualità professionale a tutela del consumatore e per essere più competitivi sul mercato: formazione, pratica e teorica, e sua verifica sono elementi necessari. Tali modifiche sono giunte anche per essere in trend con il movimento che interessa l’intera Europa: percorsi certificativi ed in progress durante la vita professionale. La certificazione è infatti uno strumento di maggiore responsabilità e consapevolezza, soprattutto laddove coinvolga le associazioni.
In Italia al momento sono presenti quasi 50 mila agenzie immobiliare.