Dal 20 febbraio è possibile comunicare le spese sostenute Agenzia alle Entrate
Dal prossimo lunedì 20 febbraio e fino al 20 marzo 2017, i contribuenti che hanno affrontato spese per installare sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare le domande di accesso al credito d’imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ,dello scorso 14 febbraio, specifica che la richiesta va inviata telematicamente alla stessa Agenzia utilizzando l’apposito software gratuito “Creditovideosorverglianza” disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. ; richiesta da inviarsi autonomamente oppure tramite intermediario.
Al canale telematico possono accedere tutte le persone fisiche che nel 2016 abbiano sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme oppure spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili non adibiti ad attività d’impresa o lavoro autonomo.
Ricordiamo, infatti, che la Legge di Stabilità 2016 (all’art. 1 comma 982) aveva previsto un credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza digitale, i cui criteri per il funzionamento sono stati poi definiti con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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Requisiti
Specifichiamo che il credito d’imposta viene riconosciuto in funzione dei seguenti requisiti:
- il richiedente sia una persona fisica;
- le spese in questione non devono essere sostenute nell’ambito di attività di lavoro autonomo o d’impresa.
Ovviamente occorre inoltre specificare se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente. In questo caso il credito d’imposta spetterà nella misura del 50%, la quota relativa all'uso personale o familiare.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio, nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
I contribuenti possono comunque presentare un’unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016 e, nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, percentuale risultante dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto.