I sottotetti delle abitazioni non possono essere trasformati in mansarde se manca il consenso dell'assemblea condominiale che consente il cambio della destinazione d'uso.
Ciò è quanto è stato stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24125 del 24 ottobre 2013, attraverso la quale è stato accolto il ricorso presentato da alcuni condomini avverso la decisione dei giudici di merito di permettere agli acquirenti di un sottotetto, che era stato utilizzato come stenditoio-magazzino, di trasformarlo in una mansarda con differente destinazione, ovvero, quella abitativa.
Per quanto particolare e di poca importanza possa sembrare questo caso, tanto da arrivare ad un ricorso in Cassazione, in realtà, nulla va dato per scontato.
Ecco, dunque, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, in merito “le norme contenute nei regolamenti condominiali posti in essere per contratto possono imporre limitazioni al godimento e alla destinazione d'uso degli immobili di proprietà esclusiva dei condomini”.
La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, voluto precisare che la destinazione d'uso di un immobile si identifica con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e non con l'utilizzo che il soggetto che lo impiega, fa poi, della cosa.
Quando parliamo della nozione di uso rilevante dal punto di vista del diritto urbanistico, dobbiamo pensare alla struttura dell’immobile, senza che vi possano essere influenze difformi rispetto agli atti autorizzati e pianificatori.
Quale diventa, dunque, l’elemento scriminante?
L’elemento scriminante è sicuramente rappresentato dalla destinazione catastale, in particolar modo in tutti quei casi in cui i regolamenti di condominio contrattuali vanno a vietare espressamente le modifiche delle destinazioni d’uso.
State sempre attenti ad informarvi preventivamente, evitate di fare lavori o modifiche senza consenso ( quando richiesto) o occupare spazi comuniper scopi non adatti.