Per quanto riguarda il principio di comproprietà dell’intero muro perimetrale dell’edificio condominiale, ricordiamo che ogni condomino può apportare modifiche che gli garantiscono un’utilità aggiuntiva circa gli altri condomini, purchè, però, non si limiti il diritto all’uso del muro degli altri condomini, non venga alterata la destinazioni e queste modifiche non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio.
L’apertura di un varco tra il proprio appartamento ed un’altra unità immobiliare, sempre di proprietà del condomino, ma in un diverso edificio condominiale, costituisce un uso illegittimo. Infatti modifiche ai muri condominiali sono possibili sono nel momento in cui il muro in questione è esclusivamente di nostra proprietà.
Bisogna ricordare che i muri perimetrali di un edificio condominiale devono essere utilizzati esclusivamente per servire l’edificio stesso, al quale appartengono e che, per tale funzione e destinazione possono essere sfruttati dal condomino solo per godere della parte di edificio di sua proprietà esclusiva. Se non vi è il consenso degli altri condomini, essi non possono essere utilizzati per l’utilità di un altro immobile che non faccia parte del Condominio. Questo provocherebbe, infatti, la costituzione di servitù tra Condomini attigui, che può essere realizzata mediante il consenso unanime dei compartecipanti.
La Cassazione ha poi spiegato che anche il muro perimetrale deve essere considerato comune, anche se non indicato espressamente dal legislatore.
La determinazione di un bene se, comune, o privato, avviene attraverso l’analisi della funzione che questo svolge. Quella del muro perimetrale è di determinare la consistenza volumetrica dell’edificio, proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici. Essi delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell’edificio stesso.
Può interessarti anche: "Muri maestri condominio"