Il progresso tecnologico e lo sviluppo delle compagnie telefoniche stanno permettendo l’ampliamento dell’installazione della fibra ottica sulla maggior parte del territorio nazionale. La possibilità di accedere ad internet in modo rapido attraverso una rete più performante non è più una prerogativa di pochi, le nuove generazioni stanno crescendo con Internet a portata di mano e anche la maggior parte della vecchia generazione si adattata bene a questo nuovo canale al punto di non riuscire più a farne a meno. La richiesta dell’installazione della fibra ottica si è poi intensificata con la pandemia che ha attivato smart working per gli adulti e didattica a distanza tramite dispositivi elettronici per i giovani e i bambini; per questo motivo è sempre più importante far chiarezza sull’installazione della fibra ottica in condominio.
Il divario tra l’Italia e gli altri paesi europei era abissale, per questo motivo dal 2012 l’Italia ha messo a punto delle nuove leggi sulla fibra ottica e la banda larga per la crescita del paese.
Normative sull’installazione della fibra ottica
La prima legge introdotta sulla regolamentazione della fibra ottica è la legge n°221 di Dicembre in vigore dal 19 dicembre del 2012 stabilisce che all'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.».
Con questa normativa si va a definire una serie di regole vigenti anche all’interno del condominio in cui:
- L’operatore addetto all’installazione della fibra ottica potrà accedere a tutte le parti comuni del condominio e né i condomini, né l'amministratore potranno impedirlo.
- L’operatore provvederà a verificare i percorsi possibili della fibra; una volta fatto ciò l’amministratore informerà i condomini degli imminenti lavori di installazione della fibra ottica.
Successivamente con la legge n°164/2014 nota anche come Sblocca Italia per tutte le nuove costruzioni in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione edilizia dopo il 1° Luglio 2015 è previsto l’obbligo di avere un’infrastruttura multiservizio passiva interna che porti la fibra ottica in tutte le unità abitative del condominio ai punti terminali di rete ; questo obbligo viene applicato anche in caso di ristrutturazioni in cui si vada a modificare la volumetria dell’edificio. In tal caso questi edifici possono richiedere ad un tecnico abilitato un’etichetta che attesti che si tratta di un “edificio predisposto alla banda larga”.
Le uniche limitazioni che possono verificarsi e che possono impedire l’installazione della fibra è nel caso in cui esiste un rischio di incolumità, di mancata sicurezza o la prova che l’edificio non sia idoneo ad ospitare tale impianto o ancora se l’installazione della fibra compromettesse la funzionalità delle infrastrutture.
L’operatore in questo caso però dovrà individuare e proporre eventuali soluzioni assumendosene sia la responsabilità sia la spesa, comprensiva anche del ripristino della situazione iniziale.
Tale norma sancisce in tal modo un obbligo di intesa tra le parti; il condominio ha il diritto e il dovere di permettere l’accesso agli operatori per permettere l’installazione della fibra e non può in alcun modo ostacolare l'intervento con motivi che non sono tra quelli elencati.
I doveri dell’amministratore sull’installazione della fibra ottica
Secondo la normativa non esiste per il condomino l’obbligo di avvisare l’amministratore di condominio, ma solitamente è consigliato farlo poiché tale lavoro potrebbe arrecare disturbo o disagio agli altri condomini. Per effettuare tale lavoro infatti è anche necessario rispettare gli orari di silenzio del condominio e per tutela avvisare l’amministratore che inserirà questo intervento tra i lavori di manutenzione straordinaria urgente (come previsto dall’articolo 1135 del C.C. ) e che quindi non richiede il consenso assembleare. Nonostante ciò, per mantenere una situazione armonica e di tranquillità, è consigliato presentare la proposta in assemblea, a cui parteciperà anche l’operatore addetto all’installazione della fibra ottica e che potrà rispondere e rassicurare tutti i condomini su eventuali dubbi, perplessità o paure.
Impossibile negare la fibra ottica ad un condomino
Se un condomino ha necessità di installare la fibra ottica, nessuno glielo può negare. Né l'amministratore, né gli altri condomini né tantomeno il gestore incaricato all’installazione. Il condominio infatti ha l’obbligo di concedere l’accesso agli operatori e di permettere l’installazione; nel caso in cui il condominio non avesse la predisposizione idonea al passaggio della fibra ottica, gli operatori hanno il diritto di far terminare la rete nell’abitazione dell’abbonato attraverso altri modi, l’importante è che impattino il meno possibile sulla proprietà privata di terzi.
In questa situazione però ci sono pareri discordanti:
il Codice delle comunicazioni elettroniche stabilisce che «il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti»;
La corte di cassazione o il Tar prevede che sia sempre necessario il consenso del proprietario per il passaggio dei cavi all’interno di una parte privata;
E ancora per i Giudici supremi l’appoggio di cavi o antenne configura una lesione del diritto di proprietà, con la conseguenza che il privato è legittimato a chiedere i danni.