Ciò può avvenire senza necessità di ottenere delle autorizzazioni da parte degli altri condomini, ma comunque nei limiti fissati dall'articolo 1102 del Codice civile.
Questo è ciò che stabilisce la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4936/2014, di recente depositata.
Stando alla suprema Corte, le norme relative a distanze sulle costruzioni si possono applicare anche nel caso di un edificio condominiale, purché, però, siano compatibili con la disciplina relativa alle cose comuni.
In caso di contrasti, la norma speciale condominiale prevarrà sulla disciplina generale sulle distanze tra costruzioni, determinandone l'inapplicabilità. Dunque, nel caso in cui il giudice constati il rispetto di tutti i limiti di cui all'art. 1102 del Codice civile, va ritenuta legittima un'opera quale per esempio una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo di proprietà di un altro condomino; questa opera è legittima anche se viene realizzata in violazione delle norme che regolano i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue.
La sentenza depositata si avvicina ad un precedente pronunciamento delle medesima seconda sezione civile della Cassazione.
Si tratta della sentenza n. 2741 del 23 febbraio 2012, con la quale viene affermato che, in tema di condominio negli edifici, se il proprietario di una unità immobiliare del piano attico agisce in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera realizzata da un altro condomino, verrà valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 del Codice civile.
Stando a ciò, ogni partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Non ha alcuna rilevanza la disciplina sulla distanza delle costruzioni di cui all'art. 907 del Codice civile, poiché la canna fumaria, ovvero un tubo in metallo, non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto, ovvero il forno di una pizzeria.
Vivere in un condominio spesse volte è un vero problema, bisogna convivere con i propri vicini e attenersi alle regole presenti, ma per fare in modo che una richiesta di questo tipo venga accettata in primis dall'amministratore e poi dai condomini durante la riunione condominiale sono quattro:
1.Deve essere rispettata la distanza:
la canna fumaria installata sul muro perimetrale comune ad opera di un condomino non può essere inferiore a 75 cm dagli sporti dei balconi di proprietà.
2.Deve essere garantito il rispetto della struttura architettonica dell’edificio:
l’installazione di una canna fumaria non deve incidere sull’aspetto esteriore di un immobile, sia che si tratti di un appartamento o un condominio. In sostanza, la canna fumaria non deve alterare le originali linee architettoniche e modificarne l’armonia d’insieme.
3.Deve essere garantita la sicurezza nell’edificio:
l’intervento di installazione della canna fumaria condominio non deve compromettere la sicurezza dell’edificio interessato e anche l’incolumità dei condomini e terzi. Questo è un requisito importante da rispettare per tutta la durata dell’intervento.
4.Non deve in alcun modo generare immissioni intollerabili:
le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili provenienti dalla canna fumaria non devono in alcun modo superare il limite della normale tollerabilità.
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