Non è questione di diffidenza ma di sicurezza, non pochi italiani non hanno creduto al fatto che l'efficientamento energetico con il bonus 110 fosse del tutto gratuito ed hanno fatto bene. Forum, social e amministratori di condominio sono stati invasi da domande “quali spese del bonus 110 sono a carico dei condomini?” o anche “quali spese del superbonus condominio non sono deducibili?”
Abbiamo voluto fare chiarezza sull’argomento, esplorando nel dettaglio tutte le spese non deducibili legate al bonus 110 per il condominio che, nonostante si è rivelato un incentivo fiscale molto vantaggioso per la riqualificazione energetica dei condomini, non è del tutto privo di spese a carico dei condomini.
Il superbonus 110% è un incentivo fiscale introdotto dal Decreto Rilancio, che permette ai condomini di detrarre il 110% delle spese sostenute per specifici interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico. Tuttavia, non tutte le spese sostenute sono effettivamente detraibili.
Spese non deducibili: una panoramica
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non tutte le spese che sosterremo per accedere al superbonus 110% sono effettivamente detraibili. Molte spese resteranno a carico dei condomini. Vediamo quali sono nel dettaglio.
Le spese amministrative
Le spese amministrative relative all’amministratore di condominio, come il compenso professionale, le spese per copie e stampati, le spese bancarie, non sono assolutamente detraibili. Una tra le maggiori spese dei condomini in merito al superbonus è proprio il compenso dell’amministratore di condominio che non può essere inserito tra le spese detraibili, abbiamo scritto un articolo in merito a “qual è la percentuale del compenso dell’amministratore”.
Le spese del General Contractor
Le spese sostenute dal General Contractor, soggetto al quale ci si affida per l’ottenimento del superbonus, per la gestione e il coordinamento di tutta l’attività che porta all’ottenimento dei benefici fiscali, non sono deducibili. Proprio come per il compenso dell’amministratore di condominio, infatti, queste spese non sono direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento.
Studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità rappresenta la porta d'ingresso all'iter Superbonus 110%. Attraverso lo stesso il tecnico incaricato effettuerà le giuste valutazioni per capire se l'immobile interessato rientra nei casi previsti dall'art. 119 del d.l. Rilancio Superbonus 110%. Le spese sostenute per lo studio di fattibilità sono a carico del committente. Qualsiasi esito abbia lo studio di fattibilità, positivo o negativo, questa è una spesa che non può essere inclusa nel superbonus. Il costo dello studio di fattibilità varia in base a diversi fattori (tra cui la dimensione del fabbricato, i documenti in possesso e altro) ma si aggira tra i 1000€ e i 2000€ iva esclusa.
Spese per regolarizzare le difformità edilizie
Come spesso ribadito, se ci sono abusi edilizi, non sarà possibile usufruire del bonus 110 come previsto dall’art.49 comma 1 del DPR n.380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia. Sarà necessario che tutte le unità abitative posseggano la conformità urbanistica e catastale. Nel caso in cui così non fosse, tutti i lavori necessari a regolare gli abusi non saranno compresi all’interno del superbonus. In sintesi, le spese che il condominio dovrà sostenere per regolarizzare le eventuali difformità edilizie presenti nel fabbricato, che sono propedeutiche a qualsiasi operazione necessaria per accedere al superbonus 110%, non sono deducibili.
In sintesi, il super bonus 110% per condomini è un incentivo molto vantaggioso, ma è importante che ogni condomino sappia che esistono delle spese non deducibili che saranno inevitabilmente a suo carico. Prima di avviare qualsiasi intervento, è fondamentale fare un'analisi accurata dei costi e delle possibili detrazioni, per evitare spiacevoli sorprese in seguito.