La lotta alle barriere architettoniche è sempre aperta, nonostante gli innumerevoli progressi negli ultimi decenni. Spesso le persone con problemi di abilità o costrette sulla sedia a rotelle si sentono ulteriormente limitate a causa di impedimenti esterni che rendono difficile la viabilità. In ogni paese civile, l’accessibilità è un diritto umano e si occupa della possibilità di accedere ad uno spazio e di muoversi liberamente al suo interno. La normativa vigente tutela i disabili all’interno del condominio. All’interno della propria abitazione infatti questa persona può fare tutte le modifiche che vuole per agevolare spostamenti e movimenti, ma se il disabile abita all’interno di un condominio dovrà rendere conto all’intero condominio per apportare modifiche strutturali o installare un ascensore per disabili all’interno del condominio.
In Italia l’ascensore è obbligatorio per legge solo negli edifici con più di tre piani, costruiti dopo il 1989. Per tutti gli edifici costruiti precedentemente a quell’anno, non vi è alcun obbligo in merito. Nonostante questo però a tutela dei disabili vi sono delle leggi sul superamento delle barriere architettoniche anche all’interno del condominio.
Ascensori per disabili in condominio: procedura
Per poter installare in condominio l’ascensore per disabili, nel caso non ne fosse già provvisto, bisognerà presentare un’istanza all’amministratore di condominio che dovrà provvedere a convocare l’assemblea entro 30 giorni. Presentata la proposta in assemblea di condominio per l’approvazione è necessaria la maggioranza del numero di voti intervenuti all’assemblea, rappresentativi di almeno la metà dei millesimi di proprietà dell’edificio.
La legge a cui fare riferimento in caso di richiesta di ascensori per disabili in condominio è Il DM 236/89: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”
Ascensori per disabili in condominio: chi paga?
La spesa della progettazione e dell'installazione dell’impianto è a carico di chi usufruirà dell’ascensore. Nel caso l’ascensore venisse usato esclusivamente dal disabile dovrà sostenere tutte le spese di installazione e manutenzione, viceversa se l’ascensore è utilizzato anche dagli altri condomini, la ripartizione della spesa sarà come tutte le parti comuni del condominio.
Se in assemblea la proposta del disabile viene rifiutata, egli ha la possibilità di tutelare il suo diritto alla mobilità. Entro tre mesi dalla data della richiesta scritta potrà installare, a proprie spese “servoscala o strutture mobili e facilmente rimovibili” inoltre “potrà modificare l’ampiezza delle porte di accesso agli edifici e alle rampe del garage condominiale”
La giurisprudenza riconosce quasi sempre il diritto dei portatori di handicap ad installare un ascensore in condominio a proprie spese. I condomini potrebbero appellarsi a cose sicuramente più superflue ma allo stesso tempo di loro diritto, per questo motivo quando si decide di installare ascensori per disabili in un condominio bisognerà evitare di alterare il suo decoro architettonico o, più importante, la sicurezza del condominio.
Dimensione ascensori disabili
Per quanto riguarda le dimensioni degli ascensori per disabili le normative vigenti prevedono delle misure precise, sia per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione che per i vecchi edifici. Se si tratta di un ascensore da installare in un edificio di nuova costruzione avrà misure differenti rispetto a un impianto da realizzare all’interno di un immobile già esistente. Le misure si differenziano anche in base alla destinazione d’uso dell’edificio, da residenziale a pubblico.
Le leggi di riferimento sono il D.P.R.503 del 24 luglio 1996 valido per tutta Italia, esclusa la Lombardia, e la legge regionale n.6 del 20 febbraio 1989 valida solo per la Lombardia.
Ovviamente ogni condominio può scegliere di fare l’ascensore più o meno ampio, la cosa importante è che rispetti le misure minime previste dalla normativa disabili ascensori e che permetta, a chi si trova sulla sedia a rotelle di potervi accedere e uscirne in maniera semplice e veloce.
Ascensori disabili: dimensioni minime
Abbiamo detto che le misure minime da rispettare previste dalla legge variano in base al periodo di costruzione e alla destinazione d’uso dell’edificio. Vediamo nel dettaglio le misure minime previste dalla legge per gli ascensori per disabili.
Edificio di nuova costruzione ad uso non residenziale: profondità minima di 140 cm per 110 cm di larghezza. Ampiezza dell’atrio 150x150.
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Capienza 8 persone
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Vano interno netto 1600 x 1800 mm larghezza x profondità
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Portata 630 kg
Edificio di nuova costruzione ad uso residenziale: profondità minima di 130 cm per 95 cm di larghezza. Ampiezza dell’atrio 150x150.
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Capienza 6 persone
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Vano interno netto 1500 x 1700 mm larghezza x profondità
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Portata 480 kg
Edificio preesistente: profondità minima di 120 cm e 70 cm di larghezza. Ampiezza atrio 140x140.
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Capienza 4 persone
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Vano interno netto 1400 x 1600 mm larghezza x profondità
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Portata 350 kg
Ascensori per disabili nel condominio
Oltre alle misure, la normativa prevede anche ulteriori obblighi nella scelta dell’ascensore:
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tutte le porte devono essere automatiche, sia quelle della cabina che del piano e rispettare un tempo minimo di apertura di 8 secondi.
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obbligo di sensori fotocellule che bloccano le porte in caso di impedimento;
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la bottoniera della cabina deve essere situata ad un’altezza raggiungibile anche dal disabile sulla sedia a rotelle;
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All’interno della cabina devono essere posti un citofono, un segnale luminoso che confermi l’avvenuta ricezione all’esterno della chiamata di allarme, un campanello d’allarme ed una luce di emergenza ad una altezza tra i 110 e i 130 cm.
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luce di emergenza;
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pavimento della cabina in linea con quello del pianerottolo, con una tolleranza massima di 2 cm.
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segnalazione sonora di arrivo al piano.