Errare è umano può succedere che a commettere un errore sia un giudice o il curatore di un’asta immobiliare; ma come è possibile fare una rettifica di un pignoramento immobiliare o una rettifica di un decreto di trasferimento? Partiamo dalla situazione più complicata, più dispendiosa e più difficile da ottenere, ovvero quella del caso in cui non è stata eseguita la cancellazione dell’ipoteca
Rettifica decreto di trasferimento - cancellazione ipoteca
Il problema di base è che la legge non è previste per porre rimedio all’errore umano della sua applicazione, bensì semplicemente a disciplinare atti e comportamenti.
La legge processuale italiana, provvede anche alla regolazione del fallimento e della liquidazione dei beni acquisiti e prevede che attraverso il decreto di trasferimento, il giudice dell’esecuzione ordina che vengano cancellate le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni dei pignoramenti. Ma se questo non venisse fatto?
È successo che un giudice non abbia provveduto alla cancellazione dell’ipoteca e che l’acquirente dell’immobile pignorato si è visto negare la richiesta di mutuo a causa di un’ipoteca sull’immobile.
Nel caso della procedura fallimentare al momento della chiusura del fallimento gli incarichi del giudice e del curatore cessano; pertanto risulta difficile individuare chi, dopo la chiusura del fallimento possa essere incaricato di rettificare un decreto di trasferimento e provvedere alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti.
Per questo motivo non esiste un iter specifico per risolvere la questione; bisognerà in tal caso rivolgersi ad un avvocato esperto dell’argomento ed individuare delle soluzioni plausibili che non contrastino con la legge ma anzi che “ad interpretazione” possono esserne previste. Ovvio è che tutte le spese per risolvere la problematica e tentare di cancellare l’ipoteca o le trascrizioni dei pignoramenti, dovranno essere interamente sostenuti dall’aggiudicatario dell’immobile; solo in un secondo momento potrà tentare ad avanzare una richiesta di risarcimento del danno.
Rettifica pignoramento immobiliare - dati
Diverso invece è l’errore sull’atto di pignoramento; è possibile che sull’atto di pignoramento sia stato inserito un dato del soggetto o un dato dell’immobile errato.
Secondo gli art. 288 e 289 la modifica per errore materiale è sempre legittima in quanto stabilisce che:
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Per questo motivo sarà necessario rivolgersi al giudice incaricato e richiedere una rettifica del pignoramento immobiliare attraverso un’istanza. Il giudice in questo caso può fare due cose:
- o emettere un provvedimento nel quale specifica l’errore e la corretta dicitura;
- o emettere un nuovo decreto di rettifica che deve essere registrata e annotata al decreto errato.
La registrazione, tuttavia, è soggetta al pagamento dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria con un costo di 200€ ciascuna; per questo motivo la correzione di un pignoramento immobiliare ha un costo di 600€.