Se ti sei aggiudicato un’asta immobiliare devi sapere che l’immobile assegnato non sarà subito disponibile e non potrai da subito accedere all’immobile. Per ottenere le chiavi dell’immobile è necessario ottenere il decreto di trasferimento.
Il decreto di trasferimento dell’immobile all’asta è un atto pubblico attraverso il quale il Giudice dell’esecuzione conferisce il diritto di proprietà dell’immobile a chi si è aggiudicato l’asta.
Per l’emissione del decreto è necessario che l’aggiudicatario dell’asta versi la somma del prezzo di aggiudicazione entro 120 giorni, che il giudice firmi l’esecuzione che attesti la regolarità dell’asta e che il prezzo di aggiudicazione sia congruo e che il decreto venga ritirato presso il Tribunale e depositato il cancelleria. Entro i 30 giorni successivi sarà necessario recarsi alla Conservatoria e pagare le imposte tramite modello F23.
Detto in parole semplici, il decreto di trasferimento è nelle aste immobiliari quello che è il rogito notarile nelle compravendite sul libero mercato.
Cosa c’è scritto sul decreto di trasferimento?
Per essere valido, nel decreto di trasferimento di un immobile all’asta devono essere riportate le seguenti informazioni:
- le generalità dell’aggiudicatario e del debitore
- la descrizione dettagliata dell’immobile che comprende i dati catastali e le informazioni contenute all’interno della perizia;
- l’ingiunzione al debitore di rilasciare l’immobile.
Se uno o più dati sono stati trascritti in modo errato nella bozza del decreto è possibile correggerli senza compromettere il trasferimento della proprietà.
Decreto di trasferimento: quali sono i tempi?
In realtà non è stabilita una tempistica della legge, ogni tribunale ha le sue tempistiche che variano in base alla mole di lavoro della Cancelleria e dei Giudici, i tempi possono essere relativamente brevi ( minimo due settimane) fino ad un tempo che può arrivare anche a tre mesi.
Nel momento in cui viene depositato il decreto di trasferimento la Cancelleria dovrà trasmettere due copie autenticate all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre 60 giorni.
In caso di ritardi è possibile inviare un sollecito direttamente al delegato alla vendita che ha curato l’asta giudiziaria tramite email che solitamente è riportata nell’avviso di vendita.
Se, nonostante il sollecito, il decreto di trasferimento non dovesse arrivare senza un motivo lecito è possibile rivolgersi ad un avvocato e procedere per vie legali.
Decreto di trasferimento in ritardo: cosa fare?
Spesso accade che il decreto di trasferimento tardi ad arrivare; questa situazione potrebbe risultare alquanto spiacevole per chi si è aggiudicato l’asta, specie nella situazione in cui l’aggiudicatario abbia acquistato l’immobile per potervi trasferire ed abitarci. Oltretutto nel caso in cui l’aggiudicatario abbia richiesto il mutuo per l’acquisto dell’immobile all’asta, la banca solitamente richiede il documento del decreto di trasferimento per poter procedere alla liquidazione del mutuo oltre a ritardare la liberazione dell’immobile.
L’articolo 591 bis del Codice di procedura Civile prevede che il delegato si attivi “senza indugio” nella predisposizione del decreto e nella trasmissione al giudice della bozza ma nessuna legge stabilisce delle tempistiche, gli unici dettagli sono dati dall’articolo della procedura civile 131/1986, il quale stabilisce che i cancellieri devono richiedere la registrazione entro 60 giorni dal giorno in cui è emanato il provvedimento.
L’articolo 6 comma 2 del D. Lgs 347/1990, invece, stabilisce che i cancellieri devono richiedere le formalità entro 120 giorni dalla data dell’atto, per questo motivo è consigliato pagare il prima possibile la somma per velocizzare l’iter nel complesso.
Per velocizzare le tempistiche inoltre si potrà:
- Inviare una pec o una raccomandata A/R al delegato richiedendo di predisporre la bozza da inviare al giudice;
- chiedere che il giudice dell’esecuzione venga nominato custode giudiziario attraverso un’istanza presso la Cancelleria del tribunale;
- procedere per via legale dimostrando che il ritardo è causato da negligenza.