Il curatore fallimentare è il professionista incaricato a gestire la procedura e provvedere all’amministrazione dell’impresa fallita e del suo patrimonio al fine di soddisfare le richieste dei creditori attraverso la liquidazione del patrimonio di chi è sottoposto al procedimento mediante il pagamento dei loro crediti.
La figura del curatore fallimentare viene delineata dal Regio Decreto del 16/03/1942 n.267 nella sez. III del capo II del II titolo e svolge un ruolo fondamentale in tutta la procedura fondamentale. Il curatore infatti riveste la carica di pubblico ufficiale e in tale contesto e viene nominato direttamente dal tribunale nella stessa sentenza di fallimento.
Se ancora hai dubbi in merito alle differenze tra aste e fallimenti, leggi l'articolo linkato: "Aste e fallimenti: quali sono le differenze e le procedure?
Cosa succede durante una procedura fallimentare?
Per comprendere a pieno la figura e i compiti del curatore fallimentare è necessario far chiarezza sull’intera procedura. Quando viene avviata una procedura fallimentare, il soggetto fallito viene privato della sua amministrazione e dei suoi beni; al fine di risarcire in parte o per intero i creditori, il tribunale nello stesso momento in cui dichiara il fallimento, affida l’amministrazione e i beni ad un professionista che, investito della qualifica di pubblico ufficiale, dovrà occuparsi della gestione e del recupero del patrimonio.
Nomina del curatore fallimentare
La nomina del curatore fallimentare, come anticipato, avviene a cura dello stesso tribunale e dello stesso collegio che dichiara il fallimento secondo modalità predefinite e con particolare accento sulle responsabilità del curatore. La nomina avviene sulla base di quanto stabilito dall’art.29 legge fallimentare che stabilisce:
“Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.
Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.”
In ogni caso il precedente curatore conserva il suo ruolo fino a che il successivo non accetti l’incarico.
L’ art 28 l.f. indica, invece, chi può svolgere la funzione di curatore e chi non può farlo, ovvero deve rispettare i seguenti requisiti richiesti dalla legge:
- deve appartenere alla categoria di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- delle figure professionali elencate sopra può far parte anche di studi associati o società di professionisti.
- deve aver svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo in società per azioni con dimostrate capacità imprenditoriali e a patto che non abbiano anch’essi una dichiarazione di fallimento.
L’art.28 l.f. fa luce anche su chi non può divenire curatore fallimentare; ovvero:
- coniuge e parenti fino al quarto grado del fallito
- i creditori del fallito
- chi ha contribuito a generare il dissesto dell’impresa
- tutti coloro che si trovano in una condizione di conflitto di interessi con il fallito
Le responsabilità del curatore fallimentare
Dal momento in cui il curatore accetta l’incarico assume la qualifica di pubblico ufficiale che, proprio perché svolge delle funzioni pubbliche, viene maggiormente ricoperto di responsabilità e maggiori conseguenze dal punto di vista penale. Accettando l’incarico il curatore accetta al contempo uno specifico regime di responsabilità che richiede diligenza e attenzione maggiore. Infatti se il curatore non rispettasse i suoi doveri con diligenza potrà essere sottoposto ad un’azione di responsabilità al fine di accertare la violazione e a risarcire i danni causati dal suo comportamento. Il curatore fallimentare infine può essere revocato o sostituito mediante decreto del tribunale su proposta del giudice o del comitato dei creditori, ma al contempo egli ha diritto al reclamo davanti la Corte d’ Appello.
I compiti del curatore fallimentare
Uno tra i principali compiti attribuiti al curatore è quello di predisporre un piano di liquidazione, per raggiungere il suo obiettivo finale ossia quello di risarcire i creditori facendo tutte le operazioni della procedura di gestione e amministrazione; ma vediamo con ordine tutti gli obblighi del curatore fallimentare:
- entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento il curatore dovrà presentare al giudice presso la cancelleria una relazione che espone le cause e le circostanze del fallimento, le responsabilità del fallito e delle altre figure in merito al dissesto.
- creare un inventario dei beni del fallito e apporre i sigilli.
- ogni 6 mesi dovrà redigere un rapporto di riepilogo di tutte le attività, allegando un conto provvisorio della gestione al comitato dei creditori per una supervisione.
- il curatore deve curare tutti i rapporti processuali, presentandosi a tutte le controversie.
- infine il curatore fallimentare deve svolgere tutte le azioni necessarie per reperire i beni del fallito, venderli e ripartire il ricavato tra i creditori, seguendo le leggi in merito alla ripartizione.
Il legislatore prevede che il curatore fallimentare eserciti personalmente le funzioni, ma prevede anche che si possa servire di tecnici e terzi retribuiti ( o lo stesso fallito) per l’espletamento di alcune sue funzioni, ma solo se ottenga l’autorizzazione del comitato dei creditori sugli atti di straordinaria amministrazione. In questo caso, il compenso del soggetto delegato è sottratto dal compenso del curatore fallimentare e viene comunque liquidato dal giudice delegato.
Compenso del curatore fallimentare
Il compenso del curatore fallimentare avviene su sua istanza con l’approvazione del rendiconto ma è possibile che egli possa ricevere degli acconti in momenti precedenti, per giustificati motivi; Il corrispettivo è calcolato dal tribunale attraverso delle apposite tabelle stilate dal Ministero della Giustizia. Il guadagno del curatore non è un vero e proprio stipendio ma un compenso, che si aggira tra i 1000 e i 1400€ al mese ma che comunque non può essere inferiore a 811,35 euro.
Reclamo e revoca del curatore fallimentare
Lo strumento del reclamo può essere presentato dal fallito o da altri al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto da reclamare. Mentre in merito alla revoca, questa può avvenire in ogni momento avanzata dal giudice delegato o dal comitato dei creditori nel caso in cui questi ritengano che il curatore fallimentare sia stato inadempiente nei doveri d’ufficio.