Detrazione box auto i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Detrazione Box Auto ...

Detrazione box auto pertinenziale in caso di acquisto con pagamento a mezzo assegni bancari

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 43/E del 18 novembre 2016 con cui fornisce nuove indicazioni su detrazione box auto pertinenziale in caso di acquisto con pagamento a mezzo assegni bancari. Link circolare: CIRCOLARE N_43 DEL 18-11-2016.pdf.
L’Agenzia delle Entrate afferma che è possibile usufruire delle agevolazioni anche pagando con assegno, quindi la detrazione del box auto pertinenziale come l’agevolazione è possibile anche senza bonifico.
Sostanzialmente si afferma che , in tale ipotesi, il contribuente può ottenere la detrazione di cui all'art 16bis del TUIR , la detrazione è concessa anche se il pagamento è effettuato con assegno, ma alle seguenti condizioni:

  • il ricevimento delle somme per il pagamento deve essere riportato in atto notarile
  • il venditore deve fornire anche una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio sulla contabilità, oltre all’attestazione delle spese sostenute , quindi che i corrispettivi accreditati in suo favore, sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini delle loro concorrenza alla determinazione del reddito percipiente.

Regola generale per detrazione box auto pertinenziale

Per l'acquisto di un box auto pertinenziale da impresa costruttrice si può beneficiare di una detrazione del 50% delle spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del box stesso, (lo prevede l’art. 16-bis del Tuir) ma :

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 % delle spese documentate , per gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche […];
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici .

Inoltre, la detrazione viene riconosciuta, anche per gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, nonché, per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore, come chiarito con documenti di prassi.

Per il 2016, grazie alla legge di stabilità, la percentuale di detrazione è pari al 50%, anzichè 36%, con una spesa massima di 96.000 euro, in luogo di 48,000 euro.

Bonifico e ritenuta d’acconto

In caso di pagamento con bonifico per ristrutturazione edilizia (art. 16-bis Tuir – detrazion 50%) o riqualificazione energetica (legge 296/2006 – detrazione 65%) le banche trattengono un importo pari all’8% a titolo di ritenuta d’acconto, operando come sostituto d’imposta; ossia l’applicazione della ritenuta d’acconto avviene automaticamente..

Infatti le banche , come gli uffici postali, dispongono di modelli ad hoc per ristrutturazione o risparmio energetico, che prevedono già la definizione dei campi necessari:

  • partita iva del beneficiario del pagamento
  • codice fiscale di chi usufruisce della detrazione
  • causale

Relativamente alle modalità di pagamento a mezzo bonifico , l’Agenzia aveva già precisato (risoluzione n. 55/E del 2012) che la non corretta compilazione del bonifico, tale da non rendere possibile l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte delle banche non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. Presupposti detrazione acquisto box auto e pagamenti, le nuove regole Il presupposto dell’agevolazione per la realizzazione o l’acquisto del box auto è il carattere pertinenziale di tali immobili e la pertinenzialità del box all’abitazione deve evincersi da atti ufficiali (ad esempio dall’atto di compravendita).

In passato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione può essere riconosciuta solo per i pagamenti effettuati:

  • a partire dalla data di stipula di un preliminare di vendita registrato
  • a partire dalla data del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale

Pertanto, non risultava possibile usufruire del beneficio fiscale per i pagamenti avvenuti prima della formazione del vincolo pertinenziale. L’Agenzia ritiene ora, che il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale. La condizione è che il vincolo di pertinenzialità risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.

Più in generale, può ritenersi possibile che il promissario acquirente di un box pertinenziale possa beneficiare della detrazione per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.


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